In ambito tributario è uno strumento che è stato concepito per permettere ai contribuenti, possessori di partita IVA, di concordare anticipatamente il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP e per i soggetti in regime forfettario l’imposta sostitutiva) per un periodo di due anni (solo il 2024 per i soggetti in regime forfettario). L’obiettivo di questo accordo è stabilire un livello di reddito concordato con l’Agenzia delle Entrate, garantendo in cambio una maggiore certezza fiscale e semplificazioni per i contribuenti.

Caratteristiche principali:

Accordo con il Fisco: I contribuenti possono concordare preventivamente con il Fisco il proprio reddito imponibile per il biennio 2024-2025 (solo 2024 per i soggetti in forfait), stabilendo l’importo su cui verranno calcolate le imposte. Questo concordato è vincolante per entrambe le parti;

Semplificazioni fiscali: Una volta sottoscritto l’accordo, il contribuente beneficia di una semplificazione delle procedure fiscali. Questo significa che eventuali verifiche o accertamenti fiscali per quel periodo saranno limitati, se il contribuente rispetta gli obblighi previsti dall’accordo;

Stabilità delle imposte: Il reddito concordato resterà fisso per i due anni oggetto dell’accordo, anche in presenza di variazioni economiche positive o negative, con la conseguenza che il carico fiscale resterà fisso per il periodo concordatario sia che il reddito imponibile aumenti, sia che questo diminuisca.

la scadenza per valutare l’impatto del concordato preventivo biennale ed eventualmente aderirvi è fissata al 31 ottobre 2024. Entro questa data le partite IVA interessate potranno firmare il “patto” con il Fisco, che consentirà di determinare in anticipo redditi e imposte dovute per il biennio 2024-2025.

Il concordato diventa però anche retroattivo, per effetto del condono (ravvedimento speciale) introdotto in sede di conversione del decreto Omnibus per gli anni dal 2018 al 2022: sarà possibile regolarizzare omissioni dichiarative versando una flat tax ridotta e super agevolata.

Il decreto legislativo n. 108/2024 ha completato il set delle disposizioni normative da conoscere per capire punto per punto come funziona il concordato preventivo biennale, con novità importanti sul fronte della tassazione del reddito proposto.

Come funziona:

Il concordato preventivo biennale consisterà in una proposta che l’Agenzia delle Entrate farà ai titolari di partita IVA, sulla base dei dati in proprio possesso, al fine di stabilire preventivamente le imposte dovute.

Ad esserne coinvolte saranno le partite IVA che applicano gli ISA e i forfettari, e la misura rientra tra gli interventi volti a potenziare gli istituti per l’adempimento spontaneo.

L’Agenzia delle Entrate svilupperà la proposta sulla base dell’incrocio delle banche dati a propria disposizione, tra cui quelle relative agli ISA. Il piano preventivo consentirà quindi di stimare in anticipo le imposte sui redditi dovute e l’IRAP.

Requisiti di accesso:

Sul fronte dei requisiti, per i soggetti ISA è stato cancellato il vincolo del punteggio pari almeno a 8 nel periodo d’imposta precedente, previsto in una primissima versione del decreto legislativo.

Resta invece la condizione di regolarità fiscale e in particolare l’adesione al concordato preventivo biennale sarà riservata ai titolari di partita IVA che non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Nel decreto correttivo viene stabilito che i debiti tributari o contributivi da considerare sono quelli definitivamente accertati o che derivano da atti impositivi non più impugnabili, comunque, inferiori a 5.000 euro.

Non si considerano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici.

Saranno esclusi dall’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che presentino una delle seguenti cause di esclusione:

mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;

condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Questi alcuni dei punti specifici contenuti nel decreto legislativo n. 13/2024.

Concordato per i forfettari:

Per quel che riguarda i titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario, l’accesso al concordato preventivo non sarà possibile per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente o nel corso del 2024.

Il 2024 sarà in ogni caso un anno di avvio sperimentale per questa categoria di contribuenti. La proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate varrà per un solo periodo d’imposta, e quindi limitatamente all’anno in corso.

Non cambiano gli effetti dell’accettazione della proposta, la non rilevanza di eventuali maggiori o minori redditi effettivamente incassati rispetto a quelli oggetto di concordato, così come non mutano gli adempimenti fiscali previsti.

L’adesione al concordato preventivo biennale è partita dal 15 luglio e dovrà essere effettuata con il modello Redditi 2024, anche mediante le funzionalità del portale dedicato alla dichiarazione precompilata.

Flat Tax per ISA e Forfettari:

Il decreto correttivo ha introdotto anche una flat tax a tre aliquote al fine di ridurre l’impatto del maggior reddito che verrà proposto dal Fisco.

Per i soggetti ISA la flat tax è determinata nella seguente misura:

nel caso di punteggio tra 8 e 10 è del 10 per cento;

nel caso di punteggio tra 6 e 8 è del 12 per cento;

nel caso di punteggio inferiore a 6 è del 15 per cento.

Per i forfettari è al 10 per cento, al 3 per cento per quelli che applicano il regime per i primi 5 anni.

Effetti:

Chi accetterà la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e IRAP dei due periodi d’imposta.

Le eventuali somme non versate relative ad imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato saranno iscritte a ruolo.

Nulla cambia sul fronte degli ordinari adempimenti contabili e dichiarativi e in materia di IVA e sarà in ogni caso necessaria la comunicazione dei dati ai fini degli ISA.

Passando alle conseguenze in termini di vantaggi ed eventuali effetti negativi dell’accettazione della proposta di concordato, il testo del decreto legislativo prevede che in caso di “maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato”, non saranno previste modifiche sul fronte del calcolo delle imposte e dei contributi dovuti.

In sostanza, in caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l’Agenzia delle Entrate, non subiranno modifiche i calcoli già effettuati in sede di adesione alla proposta.

Ecco quindi che emerge chiaro il principale vantaggio del concordato preventivo biennale: per le partite IVA che incasseranno più di quando dichiarato, le somme eccedenti non saranno tassate. Di contro, nessuna modifica in diminuzione anche in caso di reddito effettivo inferiore.

Così come disposto dal decreto attuativo del MEF, gli effetti del concordato verranno meno in caso di minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e altri eventi straordinari;

liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

cessione in affitto dell’unica azienda;

sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, le regole per l’adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, tenendo conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per una riduzione dei redditi e della produzione netta rispetto a quanto proposto.

Imposte bloccate per gli aderenti:

I titolari di partita IVA che aderiranno al concordato preventivo biennale sapranno quindi in anticipo le imposte dovute per il 2024 e per il 2025.

Saranno considerati irrilevanti gli eventuali maggiori (o minori) redditi incassati rispetto a quelli oggetto di concordato, mentre resterà obbligatorio rispettare gli adempimenti contabili e dichiarativi.

Così come previsto dalla legge delega sulla riforma fiscale, per le partite IVA minori quindi il concordato preventivo biennale prevederà:

l’impegno del contribuente, previo contradditorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP formulata dall’Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero, secondo una norma introdotta al Senato, anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;

l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;

l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato verranno sospese le ordinarie attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Rilevante inoltre la specifica relativa al reddito da considerare per l’accesso ad agevolazioni e bonus fiscali: non si terrà conto di quanto concordato ma del reddito effettivo, che sarà considerato anche ai fini ISEE.

Scadenze:

Entro il 15 marzo di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato, termine che per il 2024 è stato fissato al 15 giugno per i soggetti ISA e al 15 luglio per i forfettari.

Questo il primo passo per la definizione del concordato biennale per le partite IVA, la cui proposta sarà messa a punto dall’Agenzia delle Entrate sia tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente che di una specifica metodologia predisposta per le diverse attività economiche, anche tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati, così come degli ulteriori dati a propria disposizione, secondo la metodologia predisposta con il decreto MEF del 15 giugno.

Accogliendo le richieste degli addetti ai lavori, il decreto legislativo correttivo in materia di accertamento e concordato preventivo biennale, approvato in Consiglio dei Ministri del 20 giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto, ridisegna le scadenze per l’adesione alla proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate.

I titolari di partita IVA avranno tempo fino al 31 ottobre 2024, stessa data per l’invio della dichiarazione dei redditi.

In sostanza, la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, dovuto entro il termine del 31 luglio in luogo del 30 giugno, seguirà le regole ordinarie mentre le imposte determinate sulla base della proposta di concordato andranno versate in sede di secondo acconto.

Ai fini del calcolo delle imposte da versare entro il 30 novembre, con il decreto correttivo è stata introdotta una novità importante in caso di calcolo degli acconti con metodo storico.

Chi sceglierà il metodo storico potrà versare l’imposta dovuta applicando sul differenziale tra il reddito concordato per il 2024 e il reddito 2023 una maggiorazione del 15 per cento, che scende al 12 per cento per i forfettari e al 4 per cento per le nuove attività.

Sul fronte dell’IRAP, l’imposta sostitutiva da applicare sarà pari al 3 per cento.

Le cause di cessazione

A determinare la fuoriuscita dal concordato preventivo biennale sono una serie di cause ben precise. Gli effetti del loro verificarsi ricadono direttamente nell’anno in cui la suddetta causa si viene a verificare. Entrando un po’ più nello specifico siamo davanti a degli eventi connessi alla variazione dell’attività esercitata. Se ad essere coinvolti in questa situazione sono i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, il cambiamento deve comportare un diverso modello Isa rispetto a quello che è stato utilizzato nel momento della sottoscrizione dell’accordo;

all’applicazione di una diversa percentuale di forfetizzazione dei ricavi o dei compensi per i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario;

nel momento in cui l’attività cessa definitivamente.

L’articolo 19, comma 2, e l’articolo 30, comma 2 del Dlgs n. 13/2024, prevede che il concordato preventivo biennale cessi di produrre gli effetti direttamente dal periodo d’imposta nel quale si realizza un reddito inferiore o si registrino dei minori valori della produzione netta effettivi nella misura del 50% rispetto a quanto concordato con l’Agenzia delle Entrate.

Cause di decadenza:

Il legislatore ha previsto che il concordato preventivo biennale decada nel caso in cui si verifichino alcuni casi ben precisi, che sono elencati all’interno del decreto Mef del 14 giugno 2024. Il motivo più grave che può portare alla decadenza dell’accordo sono degli eventi calamitosi, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018. Gli eventi calamitosi devono aver comportato:

dei danni ai locali, che vengono utilizzati per svolgere l’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli in parte o completamente inagibili e non idonei al loro impiego;

dei danni alle scorte di magazzino che determinino la sospensione del ciclo produttivo;

l’impossibilità ad accedere ai locali che vengono utilizzati per svolgere l’attività;

la sospensione dell’attività, nel caso in cui il principale o unico cliente sia un soggetto colpito da un evento calamitoso che ne abbia interrotta l’attività.

Cause di sospensione:

l’eventuale liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale;

la cessazione in affitto dell’unica azienda;

la decisione di sospendere l’attività ai fini amministrativi dopo averne data comunicazione alla Camera di commercio competente;

la sospensione dell’attività professionale dopo averne dato comunicazione all’ordine professionale di appartenenza.

Quelle elencate sono delle situazioni eccezionali che non rientrano tra quelle di un normale svolgimento dell’attività. Nel caso in cui si dovessero verificare determinano la cessazione degli effetti del concordato a partire dal periodo d’imposta nel quale si concretizzano. Oltre alle cause che abbiamo appena visto si deve venire a verificare uno scostamento tra il reddito effettivo e quello concordato superiore al 50%.

Riduzione del reddito concordato:

L’articolo 5 del citato decreto del Mef prevede una serie di situazioni che possono permettere di ridurre il reddito proposto con il concordato preventivo biennale. Queste si vengono a verificare nel momento in cui ci sia una riduzione del reddito e del valore della produzione limitatamente per il periodo d’imposta 2024. Nello specifico questo avviene nel momento in cui:

avvengano degli eventi straordinari che comportino la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 giorni e 60 giorni. Il reddito viene ridotto del 10%;

avvengano degli eventi straordinari che comportino la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 60 giorni e 120 giorni. Il reddito viene ridotto del 20%;

avvengano degli eventi straordinari che comportino la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 120 giorni. Il reddito viene ridotto del 30%;

Anche in questo caso è necessario trovarsi davanti a degli eventi straordinari che siano riconducibili a delle situazioni eccezionali che si siano verificati nel periodo d’imposta che si conclude il 31 dicembre 2024. E, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato preventivo biennale.

È bene specificare che per poter beneficiare dell’ipotesi di cassazione del concordato preventivo biennale è necessario che gli eventi si verifichino dopo che il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale. Le ipotesi di riduzione del reddito, invece, si riferiscono a situazioni che si sono verificate prima dell’adesione.