Arrivano le scadenze che riguardano l’imposta municipale sugli immobili (IMU), ma nello specifico…. di cosa si tratta?

L’IMU è l’imposta municipale sugli immobili, ovvero, un’imposta patrimoniale dovuta dai soggetti titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale sull’immobile.

E’ stata istituita dall’art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, e ha subito modifiche con la legge di Stabilità 2014 e con la legge di bilancio del 2020.

Si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti:
• della regione Friuli-Venezia Giulia, infatti dal 1° gennaio 2023 è stata istituita l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) applicata ai Comuni della regione;
• delle province autonome di Trento e di Bolzano, dove continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) [art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019].

Quando bisogna pagare l’IMU?

Entro il 16 giugno deve essere versato l’acconto IMU 2023 e sono invariate le regole di pagamento rispetto allo scorso anno 🗓️.

L’acconto è pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU per l’anno precedente. Il saldo a conguaglio (o seconda rata IMU) dovrà essere versato entro il 16 dicembre dello stesso anno (lunedì 18 dicembre 2023 in realtà) sulla base delle successive aliquote comunicate dai singoli Comuni in cui sono ubicati gli immobili. Per il calcolo dell’acconto, rilevano i mesi e le percentuali di possesso del primo semestre 2022.

Chi deve pagare l’IMU?
• Il proprietario dell’immobile;
• Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
• Il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
• Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
• Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020)❗.

Su quali beni immobili si paga?

• sui fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
• sulle aree fabbricabili;
• sui terreni agricoli.

Ora che abbiamo fatto chiarezza, non resta che ricordarsi l’imminenza della scadenza (16 giugno)!